Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo I

Art. 480

Verbale di udienza

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati: a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza; b) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-480

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo