Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo I
Art. 483
Sottoscrizione e trascrizione del verbale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all' e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
2. Salvo quanto previsto dall', i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-483