Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo I
Art. 475
Allontanamento coattivo dell'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli comma 5.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-475