Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo I

Art. 475

Allontanamento coattivo dell'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente. 2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore. 3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli comma 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-475

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo