Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo I

Art. 473

Ordine di procedere a porte chiuse

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nei casi previsti dall', il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento. 2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall' comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti. 3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-473

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