Parte SECONDA›Libro VII›Titolo II›Capo I
Art. 476
Reati commessi in udienza
In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-476