Parte SECONDALibro VIITitolo IICapo I

Art. 476

Reati commessi in udienza

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti. 2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-476

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