Parte PRIMA›Libro I›Titolo VI
Art. 94
109 / 905Termine per l'intervento
In vigore dal 24 ott 1989
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-94