CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 62
Attività del consulente.
In vigore dal 21 apr 1942
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli e seguenti, e degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-62