CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo III

Art. 62

Attività del consulente.

In vigore dal 21 apr 1942
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli e seguenti, e degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-62

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