CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 57
Attività del cancelliere.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-57