CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. VII
Art. 54
Ordinanza sulla ricusazione.
In vigore dal 4 lug 2009
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.
Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
- La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-54