CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 58
Altre attività del cancelliere.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-58