CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 58
64 / 1056Altre attività del cancelliere.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-58