Art. 58 · Altre attività del cancelliere.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo II

Art. 58

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Altre attività del cancelliere.

In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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