CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 60
Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-60