CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 63
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.
In vigore dal 21 apr 1942
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-63