CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo III

Art. 68

Altri ausiliari.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sè solo. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-68

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