CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 67
Responsabilità del custode.
In vigore dal 4 lug 2009
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
- La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8) che "All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500".".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-67