CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo II

Art. 69

Azione del pubblico ministero.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-69

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo