Art. 69 · Azione del pubblico ministero.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo II

Art. 69

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Azione del pubblico ministero.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-69