CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo II
Art. 69
76 / 1056Azione del pubblico ministero.
In vigore dal 21 apr 1942
Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-69