CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 59
Attività dell'ufficiale giudiziario.
In vigore dal 21 apr 1942
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-59