CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo II
Art. 59
65 / 1056Attività dell'ufficiale giudiziario.
In vigore dal 21 apr 1942
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-59