Art. 59 · Attività dell'ufficiale giudiziario.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo II

Art. 59

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Attività dell'ufficiale giudiziario.

In vigore dal 21 apr 1942
L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
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