CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 61
Consulente tecnico.
In vigore dal 10 giu 1942
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-61