CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo III

Art. 61

Consulente tecnico.

In vigore dal 10 giu 1942
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma del disposizioni di attuazione al presente codice.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-61

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