CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I
Art. 441
Consulente tecnico in appello.
In vigore dal 12 dic 1973
Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell', può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-441