CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO
Art. 445
Consulente tecnico.
In vigore dal 12 dic 1973
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'.
Nei casi di particolare complessità il termine di cui all' può essere prorogato fino a sessanta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-445