CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I
Art. 424
Assistenza del consulente tecnico.
In vigore dal 12 dic 1973
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'.
Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente .
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-424