CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Capo I
Art. 422
Registrazione su nastro.
In vigore dal 12 dic 1973
Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-422