CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo I

Art. 419

Intervento volontario.

In vigore dal 23 apr 1998
Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell' non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli in quanto applicabili.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 29 giugno 1983, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1983, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza".
  • Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto (con l'art. 68-bis, comma 5) che "L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-419

In sintesi

L'articolo disciplina i tempi e i modi con cui una terza persona può intervenire volontariamente in un processo già avviato. La regola generale stabilisce che il terzo deve intervenire entro il termine fissato per la costituzione del convenuto. L'unica eccezione a questo limite temporale è il caso in cui l'intervento serva per la necessaria integrazione del contraddittorio. Per intervenire, si devono seguire le modalità previste per gli atti introduttivi, richiamate dagli articoli 414 e 416 del codice in quanto applicabili.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire il rispetto dei tempi del processo e l'ordinato svolgimento del contraddittorio, ponendo un limite temporale chiaro all'ingresso volontario di nuovi soggetti nella causa.

A chi si applica

Si applica a qualunque soggetto terzo che intenda intervenire volontariamente in un giudizio pendente e alle parti della causa interessate dall'allargamento del processo.

Esempio pratico

Un soggetto estraneo al giudizio intende far valere un proprio diritto collegato a quello conteso tra le parti originarie. Per farlo validamente, deve costituirsi e presentare il proprio atto entro la scadenza fissata per la costituzione della parte convenuta, rispettando le forme previste dalle norme richiamate.

Adempimenti e conseguenze

L'intervento deve essere eseguito entro il termine di costituzione del convenuto con le modalità degli articoli 414 e 416; in mancanza, l'intervento non può aver luogo oltre tale termine, salvo sia necessario a integrare il contraddittorio.

Cosa è cambiato

L'articolo 419 è stato modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 (art. 1, comma 1). Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza n. 193/1983 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. Infine, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (art. 30, comma 1), introducendo l'art. 68-bis al D.Lgs. n. 29/1993, ne ha disposto un'ulteriore modifica.

Domande frequenti

Entro quando può intervenire volontariamente un terzo nel processo?L'intervento del terzo deve avvenire non oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto.
Esistono eccezioni al rispetto del termine di decadenza per l'intervento del terzo?Sì, il termine non si applica qualora l'intervento sia effettuato per la necessaria integrazione del contraddittorio.
Quali forme e modalità devono essere seguite per effettuare l'intervento?L'intervento deve essere realizzato osservando le modalità previste dagli articoli 414 e 416 del Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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