CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDO

Art. 447

Esecuzione provvisoria.

In vigore dal 12 dic 1973
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all' sono provvisoriamente esecutive. Si applica il disposto dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-447

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo