CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO
Art. 447
Esecuzione provvisoria.
In vigore dal 12 dic 1973 Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all' sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-447