Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 87
Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere
In vigore dal 1 lug 1931
La disposizione della prima parte dell' non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-87