Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 92
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
In vigore dal 1 lug 1931
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce la imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-92