Art. 92 · Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 92

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Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

In vigore dal 1 lug 1931
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce la imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
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