Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 97
Minore degli anni quattordici
In vigore dal 1 lug 1931
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-97