Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 101
Reati della stessa indole
In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-101