Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 104
Abitualità nelle contravvenzioni
In vigore dal 1 lug 1931
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell', ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-104