Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 133

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

In vigore dal 1 lug 1931
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-133

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