Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 136
Conversione delle pene pecuniarie non eseguite
In vigore dal 30 dic 2022
Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all' del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689..
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 07/07/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice penale, nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".
- La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre 1979, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 136 del codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-136