Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 131
Reato complesso. Procedibilità di ufficio
In vigore dal 1 lug 1931
Nei casi preveduti dall', per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-131