Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 131

Reato complesso. Procedibilità di ufficio

In vigore dal 1 lug 1931
Nei casi preveduti dall', per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-131

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