Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 126
Estinzione del diritto di querela
In vigore dal 1 lug 1931
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-126