Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 125
Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
In vigore dal 1 lug 1931
La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-125