Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 130
Istanza della persona offesa
In vigore dal 1 lug 1931
Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-130