Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 135
Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
In vigore dal 30 dic 2022
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Note all'articolo
- La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-135