Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 139
Computo delle pene accessorie
In vigore dal 1 lug 1931
Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nè del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-139