Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 137
Carcerazione preventiva
In vigore dal 1 lug 1931
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.
La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-137