Art. 137 · Carcerazione preventiva
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 137

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Carcerazione preventiva

In vigore dal 1 lug 1931
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria. La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
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