Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 132
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
In vigore dal 1 lug 1931
(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena:
limiti)
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-132