Art. 132 · Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 132

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Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

In vigore dal 1 lug 1931
(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti) Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
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