Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 84

Reato complesso

In vigore dal 1 lug 1931
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sè stessi, reato. Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-84

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