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Art. 78
Limiti degli aumenti delle pene principali
In vigore dal 4 apr 2001
Nel caso di concorso di reati preveduto dall', la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l'arresto;
3) lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'. 169a
Nel caso di concorso di reati preveduto dall', la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58, comma 4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice". Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001, n. 163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che l'entrata in vigore della modifica al numero 3), comma 1 del presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-78