Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 82
Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta
In vigore dal 1 lug 1931
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-82