Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 85

Capacità d'intendere e di volere

In vigore dal 1 lug 1931
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-85

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