Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 86
Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato
In vigore dal 1 lug 1931
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-86