Art. 86 · Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 86

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Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato

In vigore dal 1 lug 1931
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.
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